1 – L’acquisto di un bene strumentale va prioritariamente valutato specificatamente con criteri non fiscali ( se necessario, se ottimizza il lavoro, se si ripaga con maggiore fatturato, se sostituisce un bene obsoleto, o un bene che necessità di manutenzioni elevate e che può guastarsi interrompendo la produzione, se si acquisisce un bene o un impianto che permette all’impresa di intraprendere nuove produzioni e di differenziarsi per avere più alternative di mercato, se… ecc.. )
2 – una volta che si è scelto di acquistare un determinato bene si deve cercare di ottimizzare vari aspetti: 1) scelta bene tra più fornitori; 2) scelta forma di acquisizione bene ( proprietà, leasing, noleggio ).
Per i beni acquistati in proprietà la forma di finanziamento ( con fondi propri, finanziato dal fornitore, dalla banca ecc … , in base alla situazione finanziaria dell’azienda )
3 – In queste valutazioni, per i beni da acquisire in proprietà o leasing incidono i provvedimenti che agevolano l’impresa ( sia fiscali che finanziari ), quali riconoscimento di maggiori ammortamenti, di finanziamenti a tasso zero, di contributi in conto capitale, in conto interessi.
4 – L’attuale previsione di un credito d’imposta ( art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 ) sui cosiddetti “Beni materiali 4.0” ( investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ) concede un credito d’imposta del 50 % e utilizzo di detto credito in tre rate annuali;
5 – Il credito d’imposta va considerato di conseguenza un contributo in conto capitale a riduzione del costo del bene, che, nel caso di beni 4.0, si traduce di fatto in uno sconto del 50 % sul costo del bene, che andrà finanziato completamente all’atto dell’acquisto ( o leasing ), ma di cui si potrà fruire, a partire dal 01.01 dell’anno successivo dell’anno in cui ha effetto l’investimento, in tre rate annuali;
5 – Il credito d’imposta va considerato di conseguenza un contributo in conto capitale a riduzione del costo del bene, che, nel caso di beni 4.0 si traduce di fatto in uno sconto del 50 % sul costo dello stesso, che andrà finanziato completamente all’atto dell’acquisto ( o leasing ), ma ritornerà, a partire dal 01.01 dell'anno successivo a quello in cui ha effetto l’investimento, in tre quote annuali.
6 - Si ricorda che, fatte salve alcune esclusioni, sono agevolabili esclusivamente i beni strumentali nuovi di fabbrica, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed annoverati nell’Allegato A (beni materiali) o nell’Allegato B (software e beni immateriali) alla legge n. 232/2016
7 – Sono agevolabili con credito d’imposta del 10,00 % i beni strumentali nuovi di fabbrica, diversi non interconnessi, pertanto per questi beni lo “sconto” è del 10 % ed è recuperabile dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento in un unico anno ( per imprese con ricavi non superiori a 5 ML ).
8 – I beni interconnessi e rientranti negli Allegati A ( materiali ) e B ( immateriali ) richiedono una specifica certificazione, ( perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato).
Come sempre il nostro studio è a disposizione per la valutazione delle specifiche problematiche delle imprese.
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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