CESSIONE DEL CREDITO DEGLI INTERVENTI «EDILIZI» FORMALIZZATO CON CONTRATTO

09 marzo 2021

L’Agenzia delle Entrate ( risposta a interpello n. 901-956/2020 della Direzione regionale del Piemonte ) sottolinea la necessità di formalizzare le cessioni dei crediti derivanti dalle detrazioni fiscali in campo immobiliare.

 

            Si tratta delle cessioni del credito 110 % ( dette anche sconto in fattura ) e delle altre cessioni previste dall’art. 121 DL 34/2020.

           

            Come studio abbiamo da tempo impostato i rapporti dei clienti ( siano essi privati “cedenti” che imprese “cessionarie” ) con specifici contratti di cessione credito per varie ragioni:

 

1)      Contrattuali. Il cedente deve avere un documento di quietanza della parte di fattura lavori non pagata ( che nel caso di 110 % può essere l’intero corrispettivo ) e dello svolgimento della procedura successiva.

2)     Contabili. L’impresa deve contabilizzare la cessione del credito e

3)     Garanzia. Nel caso che il credito per vari motivi non riesca a transitare nella piattaforma e resti in carico al cedente si devono prevedere le conseguenze.

4)     Semplificazione. Sono stati impostati contratti più semplificati per le cessioni “minori” quali ecobonus ( specie per infissi e caldaie ) e più complessi  per il 110 %.

 

Si sottolinea che nell’ambito del 110 % il contratto di cessione del credito è parte di un complesso di pattuizioni più articolate e fondamentali:

a) appalto b) capitolato c) computi metrici d) incarichi professionali,  ove è fondamentale la partecipazione del professionista responsabile del cantiere.  

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 

Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa 

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