CESSIONE DEL CREDITO DEGLI INTERVENTI «EDILIZI» FORMALIZZATO CON CONTRATTO
09 marzo 2021
L’Agenzia delle Entrate ( risposta a interpello n. 901-956/2020 della Direzione regionale del Piemonte ) sottolinea la necessità di formalizzare le cessioni dei crediti derivanti dalle detrazioni fiscali in campo immobiliare.
Si tratta delle cessioni del credito 110 % ( dette anche sconto in fattura ) e delle altre cessioni previste dall’art. 121 DL 34/2020.
Come studio abbiamo da tempo impostato i rapporti dei clienti ( siano essi privati “cedenti” che imprese “cessionarie” ) con specifici contratti di cessione credito per varie ragioni:
1) Contrattuali. Il cedente deve avere un documento di quietanza della parte di fattura lavori non pagata ( che nel caso di 110 % può essere l’intero corrispettivo ) e dello svolgimento della procedura successiva.
2) Contabili. L’impresa deve contabilizzare la cessione del credito e
3) Garanzia. Nel caso che il credito per vari motivi non riesca a transitare nella piattaforma e resti in carico al cedente si devono prevedere le conseguenze.
4) Semplificazione. Sono stati impostati contratti più semplificati per le cessioni “minori” quali ecobonus ( specie per infissi e caldaie ) e più complessi per il 110 %.
Si sottolinea che nell’ambito del 110 % il contratto di cessione del credito è parte di un complesso di pattuizioni più articolate e fondamentali:
a) appalto b) capitolato c) computi metrici d) incarichi professionali, ove è fondamentale la partecipazione del professionista responsabile del cantiere.
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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