Nel giro di due giorni sono stati approvati, con riferimento alle attività lavorative piemontesi, due provvedimenti.
Il primo in ordine di pubblicazione è quello della Giunta Regionale del 21 marzo 2020.
Il secondo è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ( in GU 22 marzo Anno 161° - Numero 76 ).
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Entrambi intensificano le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Le nuove misure sono efficaci a partire dal 23 marzo ( salvo la continuazione sotto indicata ) e fino al prossimo 3 aprile.
GOVERNO
Limitatamente alle attività produttive, di servizi, commerciali e professionali, le disposizioni approvate prevedono in sintesi quanto segue.
Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.
Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti ( salvo quanto specificato dal Decreto Giunta Regionale).
Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO specificati nell'allegato 1.
L’elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.
E’ comunque prevista la prosecuzione delle quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nell'allegato, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione.
La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.
Il DPCM prevede inoltre la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti.
Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.
Ancora, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente.
Si segnala che nell’elenco allegato sono state incluse le attività di vigilanza, funzionali tra le altre cose alla sicurezza di impianti e strutture oggetto del blocco;
sono state incluse anche alcune delle attività di manutenzione;
Importante sottolineare che per le attività oggetto di blocco è prevista la possibilità di proseguire fino al 25 marzo per completare quanto necessario alla sospensione (art. 1 comma 4), compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.
Il DPCM precisa che le imprese / attività non sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali.
Inoltre, è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono svolte con modalità di lavoro agile.
REGIONE PIEMONTE
La Regione Piemonte è inoltre intervenuta con alcune specifiche regionali, qui evidenziata:
La sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Sono escluse dal divieto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato I del DPCM del Il Marzo 2020, sia nell'ambito di esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione ancorchè ricompresi nei centri commerciali, consentendo l'accesso alle sole predette attività.
Il divieto alla sosta e all'assembramento presso i distributori automatici cosiddetti "h24" di bevande e alimenti confezionati.
Il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all' Interno dei locali.
Che rimangano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai garantendo in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
La sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM del Il Marzo 2020 e delle attività
artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli
necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
Chiaramente tra i due provvedimenti ed i decreti precedenti vi è un evidente accavallamento di divieti e si rileva una difficoltà di verifica della possibilità di continuazione di alcune attività.
Su questa continuazione in ogni caso fa fede il decreto nazionale con la tabella dei codici istat.
Si conclude con una sintesi metodologica per le varie attività ( imprese e professionisti):
1) Primo verificare se il proprio codice attività è presente e quindi se si può continuare
2) Se non si può continuare ricordarsi della possibilità di concludere le attività entro il 25 marzo
3) Verificare se il codice non è previsto se l’attività è funzionale ad assicurare la continuità delle filiere indicate nei codici ISTAT, o di servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, per cui pure è prevista la prosecuzione.
4) Ricordarsi inoltre che è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono svolte con modalità di lavoro agile. ( questo può valere anche in certi settori commerciali all’ingrosso )
PER ALLEGATO 1 DELLE ATTIVITA’ NON SOSPESE:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/22/76/sg/pdf
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