Crediti d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali che sostituiscono dal 2020 il super e l’iper - ammortamento

02 marzo 2020

La legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019, articolo 1, commi da 184 a 197) ha eliminato il super ammortamento (130%) e l’iperammortamento (250%)

sostituendoli con un credito d’imposta pari al 6%, nel primo caso, e del 40% o 20% nel secondo, usufruibili in 5 rate annuali di pari importo.
Si ricorda che l’iper-ammortamento si riferiva all’acquisto di beni 4.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e il super ammortamento agli altri beni ( generici)
Per quanto attiene i beni immateriali, elencati nell’Allegato B della norma, il credito d’imposta è pari al 15% entro un tetto massimo di 700 mila euro.
Non sono invece previsti bonus oltre i dieci milioni di euro.
Per i beni che avevano diritto a superammortamento ( beni “generici” ), come detto il credito è 
> nella misura del 6 % del costo di acquisto;
L'utilizzo del credito potrà partire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, nonché i professionisti ( beni generici ).
Essendo un credito d’imposta possono usufruirne anche i soggetti forfettari. 

Il credito d’imposta si applica solo per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020
- o entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
Per i beni il cui ordine risulta accettato dal venditore e per i quali è avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2019, si applica l’iper- ed il super-ammortamento 2019.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, può essere fruito in cinque anni
a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per quanto riguarda i beni
materiali, e in tre anni per i beni immateriali (come i software).
Si sottolinea che per ottenere il beneficio fiscale:
? è obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata, per i beni che superano € 300.000;
> le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 l. n. 160/2019,;
Nota bene. Si ripete che le fatture di acquisto devono contenere una frase simile a “Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1, co. 184-194, L. 160 del 27/12/2019”, e che la mancanza di tale dicitura, anche se non si comprende la ragione, può portare alla revoca dell’agevolazione. 

Questa frase – e potrà essere un problema – se si intende usufruire del credito - deve essere presente su ogni fattura di bene strumentale ancorché acquistato on line, o presso un magazzino ecc.. e
pertanto richiesta all’atto dell’acquisto. Se non richiesta si suppone che il fornitore emetterà fattura ( elettronica ) priva di tale frase, e pertanto, allo stato attuale delle informazioni, si perderà il credito.
Mentre è pacifico che l’impresa che effettua investimenti rilevanti ( 4.0 ecc.. ) curerà ogni formalismo, è facile prevedere che negli investimenti ordinari in beni generici ( attrezzature, piccoli macchinari, computers … ) non si pensi a questo requisito e si perda il 6 % ( che non è molto ma è
pur sempre un risparmio, vedasi tabella in calce ).
> per i beni ex iper-ammortamento inoltre le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico - con apposito decreto direttoriale del MiSE verranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a xiascun periodo d’imposta agevolabile – per informare che intendono avvalersi del credito d’imposta in oggetto.

Il beneficio per i beni generici ( 6 % di credito sul costo ) può essere così esemplificato:

ACQUSTO ANNO 2020                                                             EURO 1.000 

CREDITO IMPOSTA DA 2021 A 2025  12 EURO   TOTALI    EURO     60

COSTO NETTO ( non  attualizzato )                                            EURO  940

Con il credito d'imposta al 40 % il costo netto risulta essere        EURO  600

a fronte di un  credito imposta di euro 80,00 ( ANNI 2021-2025)  


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