Nella nostra circolare n. 06/AFG del 28 02 2020 avevamo sottolineato che per ottenere il beneficio fiscale:
* era obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata, per i beni che superano € 300.000;
* le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 l. n. 160/2019;
Visto che in relazione al secondo punto ( che prevede un’annotazione assurda) si è creato un vero e proprio caos, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con le risposte a interpello n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020, e ha fornito alcune indicazioni in merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.
Per primo ha confermato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
In sintesi l’Agenzia persiste nel ritenere l’annotazione obbligatoria e se questa annotazione non è stata inserita all’atto dell’emissione dal fornitore il cessionario ( acquirente ) deve:
nel caso di fatture cartaceeè riportare autonomamente la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”.
Nel caso di fatture elettroniche è stampare copia cartacea della fattura, annotando su di essa, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72,
oppure procedere con un’integrazione elettronica da unire all’originale con invio all’SDI.
Dovrebbe comunque valere quanto nel frattempo indicato dal MISE ossia l’emissione della nota di credito elettronica e il successivo invio di fattura elettronica riportante la frase richiesta.
Pertanto per tutte le fatture di acquisto ( in proprietà e/o in leasing ) del 2020 è necessario procedere ad un controllo della presenza dell’annotazione e nel caso provvedere.
Chiaramente noi consigliamo l’annotazione con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro” ,
Ricordiamoi che il credito di imposta è normalmente del 6 % e, ad esempio, su un acquisto di un bene strumentale per euro 10.000,00, la mancata annotazione comporta la perdita di euro 600 di credito.
L’annotazione che si consiglia è la seguente:
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”.
e andrà posta, a pena decadenza del beneficio del credito d’imposta, su tutte le fatture di acquisto ( cartacee o copia cartacea di fattura elettronica ) riportanti acquisti di beni strumentali nuovi.
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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