CREDITO D’IMPOSTA su INTERVENTI in EDILIZIA

13 novembre 2021

Come evidenziato dal Sole 24 H del 7 novembre 2021:

“dopo un anno dalla piena operatività della piattaforma per la cessione dei crediti e degli sconti in fattura dei bonus edilizi, alle Entrate si è accesa la spia del rischio frodi.”

“ L’Agenzia in poco tempo ha fatto emergere 800 milioni di crediti inesistenti. Sulla piattaforma, infatti, si sono messi in moto scambi per circa 19,3 miliardi di euro, di cui 6,5 miliardi per cessioni e sconti in fattura legati agli interventi del 110% e i restanti 12,7 miliardi per tutti gli altri sconti edilizi.”

 

            Questa notizia ha spinto il Governo a prevedere un controllo su questi crediti in misura simile a quello già previsto per il superbonus 110 %.

            Mentre per il superbonus vi è un complesso di controlli ( asseverazione tecnica + visto di conformità ) per gli altri bonus si è deciso di estendere l’obbligo del visto di conformità.

             Ci si aspettava tale estensione per gli anni a venire ( dal 2022 ), ma la norma è è stata inserita nel:

DL 11.11.2021 n. 157 - Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, pubbligato in G.U. del 11.11.2021 n. 269, quindi con effetto dal 12.11.2021.

Pertanto, già da oggi, 12 novembre 2021, ogni cessione del credito che viene comunicata all’Agenzia deve essere redatta su un nuovo modello, essere preceduta dall’attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese  e dotata del visto di conformità.

 

 

L’Agenzia delle Entrate avvisa sul sito:

 12/11/21  - Attenzione!

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.

L’avvenuta riapertura del canale sarà prontamente comunicata all’utenza. 

Ci scusiamo per il disagio.

Al di là del modello non ancora disponibile si sottolinea che l’obbligo dell’attestazione delle spese e del visto di conformità ( che il nostro studio sta già rilasciando per gli interventi 110 % ) modifica sostanzialmente l’intervento dei professionisti.

Come evidenziavamo già in precedenza prima del DL 157/2021 i crediti derivanti dagli interventi non 110 %, ossia, principalmente per quanto ci riguarda :

-         Ristrutturazione edilizia    50 %  

-         Ecobonus                              65 %

-         Ecobonus                              50 %

-         Facciate                                 90 %  

…ecc..

prevedevano:

1)      se ceduti, una semplice comuncazione di cessione credito preceduta da una  verifica del soggetto che scontava il credito, ossia banche, assicurazioni e poste, direttamente o tramite società di revisione

2)     se non  ceduti, nessun adempimento preventivo ( solo indicazione in dichiarazione dei redditi )

3)     un controllo a posteriori dell’Agenzia delle Entrate, solo per posiszioni selezionate e in percentuali limitatate.

 

Ora, dopo il decreto 157-2021  tutti indistintamente questi crediti richiedono:

a) se ceduti --> ATTESTAZIONE DELLE SPESE E VISTO DI CONFORMITA’

b) se non ceduti -->  VISTO DI CONFORMITA’

 

Si ricorda che l’apposizione del visto è subordinata ad una specifica verifica del

professionista sulla sussistenza del credito che, in sintesi, deve rispondere alla verifica che effettuerebbe l’Agenzia delle Entrate laddove dovesse verificarne l’esistenza, ma da effettuare prima dell’utilizzo ( o della cessione ) e per tutti i crediti, che coinvolge anche la responsabilità dello stesso per la validità del suo operato di controllo.

            Attualmente non vi è alcuna ulteriore indicazione di quali controlli porre in essere, ma se questi devono riprendere quelli previsti per il 110 %, si tratta di  una verifica approfondita di aspetti di regolarità edilizia, di diritto del fruitore, di corrispondenza delle spese e dei pagamenti, ecc..

           

            Vari di questi controlli erano da noi già effettuatti, nei casi non 110%, per la trasmissione della comunicazione, ma senza assunzione di alcuna responsabilità, che ora diviene necessaria.  

           

            Il decreto presenta già varie problematiche che affronteremo a seguito di maggiori chiarimenti,  ma per ora è legge e va applicato a pena la decadenza del credito.

 

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 

Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa   

 

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