DECRETO LEGGE 23-2020 - Emergenza COVID-19 INTERVENTI FINANZIARI E FISCALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

14 aprile 2020

A seguito della circolare 16 possiamo ora commentare le norme pubblicate definitivamente in GU (GU n.94 del 8-4-2020))

DATA LA COMPLESSITÀ DELLA MATERIA IL NOSTRO STUDIO SI RENDE DISPONIBILE VERSO LA CLIENTELA  A UN CONFRONTO CONTINUO SULLE VARIE POSSIBILITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA DELL’EMERGENZA E NELL’ASSISTENZA ( dichiarazioni e certificazioni di fatturato – produzione di bilanci e situazioni contabili ) VERSO IL SISTEMA BANCARIO.

Il decreto è complesso per cui sintetizziamo i punti di interesse per la clientela, tralasciando l’articolo o il testo di diversi articoli, che in totali sono in n. di 44.

Il decreto è entrato in vigore il 9 aprile 2020.

Art. 6.     (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) Norma a rilevanza civilistica pe le società di capitali in deroga alle norme che impongono il ripianamento delle perdite.

Art. 7.   (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio). Norma a rilevanza civilistica sui principi di continuità aziendale.

Art. 8  (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società ). Norma a rilevanza civilistica a garantire i finanziamenti di soci e di terzi a supporto delle società in crisi Covid.

Art. 9.  (Disposizioni in materia di concordato preventivo  e  di  accordi  di ristrutturazione)

Art. 10.  (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi  e  richieste  per  la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

Art. 12.     (Fondo solidarietà  mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini). Ricomprende ora anche i professionisti e i collaboratori in gestione separata.

Art. 13.  (Fondo centrale di garanzia PMI). L’articolo è articolato e complesso ma in  sintesi, tralasciando le questioni meno dirette si può sottolineare che:

  1. permette di accedere alle garanzie del fondo centrale le imprese con numero di dipendenti sino a 499.
  2. Concede a loro un massimo affidabile di 5.000.000 ciascuna
  3. Per operazioni sino a 72 rate ( 6 anni ) prevede una copertura del fondo sino al 90 %
  4. Comunque con i seguenti limiti di intervento:

a-il doppio  della  spesa  salariale  annua  del  beneficiario

b-il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel 2019 

c-il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le P.M.I. e nei 12 mesi successivi per le cosiddette MID-CAP, da autocertificare ( ma da stimare correttamente )

  1. Finanziamento sino a 25.000 con copertura completa di garanzia (100 %) in  favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche  esercenti  attività di impresa, arti o professioni la cui attività  d'impresa   ( provvedimento che richiede la previa autorizzazione Commissione Europea )

Sono, in ogni caso,  escluse  le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze"  al 31 12 2019 ai sensi della disciplina bancaria.

E’ chiaro che le operazioni di finanziamento saranno gestite dal sistema bancario, dalle banche di riferimento dei singoli clienti, che potranno avere tempi e modalità diverse.

 In questo ambito consigliamo un’attenta pianificazione finanziaria, consapevoli che a tutt’oggi nessuno è in grado di simulare gli effetti che nei prossimi  mesi l’emergenza avrà sui ricavi e sugli incassi delle singole imprese e attività professionali.

Tuttavia questi provvedimenti si riferiscono a prestiti che per quanto agevolati andranno restituiti.

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

Riguarda  i  soggetti  esercenti   attività   d'impresa,   arte   professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio  dello  Stato,  che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 %  ( per i soggetti con ricavi inferiori ai 50.000.000 ) o di almeno il  50 % ( per quelli con ricavi superiori ai 50 ML) nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso mese del precedente periodo d'imposta  e  nel  mese  di  aprile  2020 rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d'imposta.

Questa previsione soggettiva va a superare le proroghe già esistenti per i soggetti di minori entità o di settori particolari già esistenti:
- per le  imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, ( art. 8 del Decreto n. 9/2020 ):

-  per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Queste previsioni riguardavano  l’autoliquidazione del periodo tra l’8 e il 31 marzo relative a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria-

Si ricorda che prima del DL 23   i soggetti con ricavi o compensi superiori alla soglia di 2 milioni di euro non potevano

beneficiare di alcuna sospensione dei versamenti e potevano fruire esclusivamente del rinvio tecnico della scadenza dal 16 al 20 marzo. Tale rinvio tecnico ora viene sanato sino al 16 aprile 2020.               

Per cui dal 9 aprile, per tutti i soggetti ( sino a 50 ml e oltre 50 ml. ), previa la verifica delle condizioni di riduzione fatturato sopra esposte,  sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile  e di maggio  2020,  i termini dei versamenti in autoliquidazione e quelli relativi ( per la competenza di marzo  e aprile ):   

a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;    

b) all'imposta sul valore aggiunto.  

c) ai versamenti  dei contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l’assicurazione obbligatoria.  

 

I versamenti per cui si sceglie la sospensione, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020

 

 

 

Art. 19.  (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e  sulle provvigioni  inerenti  rapporti  di  commissione,  di   agenzia,   di mediazione,  di  rappresentanza  di  commercio  e  di  procacciamento    d'affari)

E’ una proroga di difficile gestione per i soggetti con ricavi non superiori ai 400.000 euro

Art. 20.  (Metodo previsionale acconti giugno)   stima almeno all’80 % . In sintesi prevede un sistema di versamento di acconto ridotto delle imposte per l’anno 2020

Art. 22.  (Disposizioni relative ai  termini  di  consegna  e  di  trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020).  Il termine per l’invio delle CU passa dal 31 marzo al 30 aprile.

Altri specifici articoli intervengono su:

1 proroga di validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF)

2 semplificazioni  per  il  versamento  dell'imposta  di  bollo  sulle fatture elettroniche

3 Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

4 Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi  di  protezione  nei  luoghi di lavoro ( 50 % della spesa )

5 Termini giustizia tributaria

    Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

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