SOCIETA’ DI CAPITALI – BILANCI -SCADENZE E OPPORTUNITA’

24 marzo 2021

In termini sintetici la presente intende  aggiornare le società per le quali cura i bilanci sui seguenti aspetti:

1                   Scadenze

2                   Modalità tenuta assemblee

3                   Deroghe ai vincoli sulle perdite – principio di continuità aziendale

4                   Sospensione ammortamenti

5                   Informativa COVID-19

6                   Rivalutazione dei beni

7                   ACE 

8                   Crediti d’imposta per R&S e per Formazione    

 

1               SCADENZE

Per il 2021 ( e per i bilanci degli esercizi che chiudono il 31 12 2020 ) si ripropone il termine speciale emergenziale di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (in deroga agli ordinari 120), già utilizzato per l’approvazione dei bilanci 2019,

Le società con esercizio a cavallo dell’anno solare, non più incluse nella deroga, dovranno rispettare il termine ordinario di 120 giorni.

 

2              MODALITA’ TENUTA ASSEMBLEE

Sino  al 31 luglio 2021, alla luce del perseverare della situazione pandemica continuano ad applicarsi, anche se non previste dallo statuto, le modalità semplificate di svolgimento delle assemblee,  già previste dall’articolo 106 del DL 18/2020 per il 2019.

Attenzione perché rileverà non la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, né la data della prima convocazione, bensì la data in cui l’assemblea verrà effettivamente tenuta.

Potranno pertanto continuare a essere tenute per corrispondenza o tramite l’utilizzo di strumenti elettronici come la videoconferenza, purché  tali modalità garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio, da parte di questi, del diritto di voto.

  

3 DEROGHE AI VINCOLI SU PERDITE – PRINCIPIO DI CONTINUITÀ AZIENDALE

 La disciplina emergenziale prevede, differentemente dalla disciplina a regime, che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, stabilito dagli artt 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; solo in occasione dell’approvazione del bilancio di questo esercizio (il quinto dall’emersione della perdita) l’assemblea deve necessariamente ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora la perdita non sia stata riassorbita entro i richiamati limiti.

Nella redazione del bilancio 2020 le imprese potranno avvalersi della deroga alla valutazione della continuità aziendale prevista dal decreto Rilancio in seguito all’emergenza Covid-19. L’opzione vale solo per i bilanci redatti applicando la normativa del codice civile ed è applicabile ai bilanci d’esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020, nonché ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020.

Le società che decidono di avvalersene devono darne informazione nella nota integrativa.

Nel bilancio, i contributi previsti dagli interventi emergenziali dovranno essere rilevati secondo il principio di competenza, ossia con riferimento al momento in cui matura il diritto allo specifico contributo.

Le società che si avvalgono della deroga devono darne informazione nella descrizione delle politiche contabili di cui al punto 1) dell’art. 2427 c.c.; in particolare, nella nota integrativa occorre anche descrivere:

- le eventuali significative incertezze in merito alla capacità di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;

- gli eventuali fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;

- gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

 

4     SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’art. 2426, comma 2, c.c., viene consentito di sospendere le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali  (  bilancio relativo all’esercizio in corso all’entrata in vigore del decreto ) per il bilancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimarrebbe quindi quello risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non imputata nel bilancio 2020 lo sarà nel conto economico relativo all’esercizio successivo (i.e. 2021),  slittando tutte le quote di ammortamento successive con un allungamento di un anno del piano di ammortamento originario.

A fronte di un miglioramento del risultato dell’esercizio, tale  scelta impone:

- la destinazione di una riserva indisponibile pari all’ammortamento non effettuato, costituita dall’utile, da un vincolo del patrimonio netto disponibile e nel caso non sufficiente con riserve e utili di esercizi successivi;

- l’indicazione in nota integrativa delle ragioni della deroga (es. mancato utilizzo delle immobilizzazioni), dell’iscrizione e l’importo della riserva indisponibile e dell’influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

 

5      INFORMATIVA COVID-19

Come per l’anno scorso, ma in misura più concreta in quanto si tratta dell’esercizio 2020, in pieno COVID-19, è necessario fornire in nota integrativa ( in quanto previsto dai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali ) un’adeguata informativa sui fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio e anche dopo ( sino all’approvazione del progetto di bilancio).

Richiamiamo qui la nostra circolare n. 19/AFG del 21-04-2020 ( inviata  ai clienti ) in ordine al contenuto dell’informativa, opportunamente rivisto in relazione alle deroghe sopra previste.

 

6     RIVALUTAZIONE DEI BENI

 Ci riferiamo a quella prevista  dall’art. 110 D.L. 104/2020 che si applica a beni materiali e immateriali (non ai  beni merce), nonché alle partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni.

I beni devono esistere al 31 12 2019  ( esercizio in corso al 31.12.2019 ) e la rivalutazione si effettua nel bilancio successivo, ossia per esercizi solari, nel bilancio del 2020.

Se effettuata solo ai fini civilistici non si versa alcuna imposta sostitutiva.

Se si richiede il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori si applica l’imposta sostitutiva del 3%  ( oltre quella del 10% per eventuale affrancamento saldo attivo rivalutazione).

La Legge di bilancio 2021 ha riconosciuto la possibilità anche di riallineare il valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.

I maggiori valori fiscali sono riconosciuti a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quarto esercizio, per la determinazione delle plus/minus da cessione, assegnazione, ecc.).

Pertanto dall’esercizio 2021 ( esercizi solari ) si potrà beneficiare di maggiori ammortamenti sui valori rivalutati. Maggiori vincoli di tempo sono posti ad operazioni di cessioni aziendali.      
            Il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti nel bilancio 2020 può essere in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare: 30 giugno 2021, 2022 e 2023).

Oltre l’aspetto fiscale vi può essere un vantaggio patrimoniale: la rivalutazione avviene mediante l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva di rivalutazione e l’incremento del patrimonio netto ha riflessi diretti sul rating aziendale con evidenti vantaggi in fase di accesso al credito e, in generale, sulla valutazione del bilancio.

Non vi è  obbligo specifico di perizia giurata di stima dei beni, tuttavia si dovrà mantenere  una rappresentazione veritiera e corretta nell’individuazione di un valore massimo delle immobilizzazioni rivalutate.  I principi OIC 14 ( materiali ) e OIC 24 ( immateriali) indicano che in ogni caso, il valore contabile dell’immobilizzazione non può superare il valore recuperabile.

           

7      ACE

 Già a decorrere dal periodo d’imposta 2019 ( successivo a quello in corso al 31.12.2018)  si applicano nuovamente le disposizioni di cui all’art. 1 D.L. 201/2011 e all’art. 1, cc. da 549 a 552 L. 232/2016 che disciplinavano l’aiuto alla crescita economica (Ace), con l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3%.

 

8         CREDITI D’IMPOSTA PER R&S E PER FORMAZIONE    

Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il Bonus formazione 4.0, ossia il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, ha ottenuto una proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ampliato il perimetro di applicazione, ricomprendendo tra i costi ammissibili tutti quelli previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento Ue n. 651/2014:

-         spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione

-         costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggioateriali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione

-         costi dei servizi di consuenza connessi al progetto di formazione

-         spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Con riferimento in particolare a questi crediti, qualora spettanti per il 2020 le società dovranno segnalare la fattispecie e fornire tutta la documentazione necessaria ad una corretta contabilizzazione a bilancio.

 

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa 

 

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