RITENUTE FISCALI SU APPALTI

07 febbraio 2020

In relazione alle recenti novità normative, che impongono dal 1 gennaio 2020 al soggetto committente di determinate prestazioni un controllo sull’operato fiscale ( in ordine alla ritenute fiscali ) del prestatore,  si intende con la presente sintetizzare quanto segue:

 

a)  la nuova disciplina ex art. 17-bis del DLgs. 241/97, introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019 con effetto dal 1 gennaio 2020, si applica con riguardo alle ritenute fiscali, e comunque per appalti superiori a euro 200.000,00

 La norma specificatamente individua:

“il compimento di una o più  opere o di uno o più  servizi, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività  del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà  di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Quindi gli elementi necessari per una valutazione dell’obbligo sono:

1)      Innanzitutto il valore del contratto ( o dell’insieme annuo di più contratti ) tra committente e prestatore. Se tale valore è inferiore ai 200.000, l’obbligo non sussiste ed il committente non deve svolgere alcun adempimento.

2)     Se invece l’importo è superiore ai 200.000 il committente deve valutare gli altri aspetti:

-         Prevalente utilizzo di manodopera.

I settori tipici sono; l’edilizia, la macellazione delle carni, la logistica, l’agricoltura in momenti di picco di produzione.

-         Presso le sedi di attività del committente. Il riferimento è chiaro e se l’impresa prestatrice dell’attività svolge il suo compito in altre sedi anche qui l’obbligo non sussiste.

-         L’utilizzo di beni strumentali di proprietà, ecc.

Qui la norma è debole e manca un chiaro criterio di valutazione ( è sufficiente un bene, un’attrezzatura o no ?? )

               In ogni caso è chiaro che se in un cantiere del committente per un appalto superiore ai 200.00,00 interviene un’impresa appaltatrice che possiede, per esempio, ponteggi, betoniere, autocarri, gru ecc.. l’obbligo non sussiste.

            Diverso è il caso, nell’esempio precedente, che l’impresa appaltatrice presti l’opera con proprio personale dotandolo quali mezzi propri di qualche scale  di qualche carriola.

            Quindi finché non esiste un parametro di definizione si ritiene si debba valutare il requisito in termini effettivi di “autonoma organizzazione”    

          L’altro esonero previsto è di tipo soggettivo:

il prestatore deve essere un’ impresa affidabile sotto l’aspetto fiscale.

 

Sono tali per tale obbligo le imprese che:

a) risultino in attività da almeno tre anni, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;

b) Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione, con la sola eccezione di somme oggetto di piani di rateazione in corso.

 

L’affidabilità per ora deve essere autocertificata;  è però previsto il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate alla impresa richiedente di una sorta di “DURC fiscale”, la cui validità è di 4 mesi dall’emanazione: esso scaturisce dalla sussistenza contemporanea di entrambi i requisiti sopra evidenziati e andrà prodotto al committente in luogo delle deleghe di versamento e delle indicazioni, particolarmente precise e puntuali, che riguardano i lavoratori impiegati direttamente nell’appalto, nel subappalto o nell’affidamento.

 

             Manca ancora una nota dell’Agenzia delle Entrate finalizzata a chiarire le modalità di richiesta e di rilascio del provvedimento.         

            Si conclude ricordando che la prima data “utile” di applicazione e verifica della procedura scaturente da tale obbligo è il 16 febbraio 2020, data di scadenza del versamento delle ritenute delle retribuzioni erogate in gennaio.

 

 

Studio Aiassa - Dottori Commercialisti

 Francesca,  Alessandro,  Gian Carlo  Aiassa 

 

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