
A partire dal prossimo 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non dovranno più consegnare ai fornitori la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate.
Essi continueranno a predisporre tale dichiarazione e a inviarla all’Agenzia delle entrate.
Il fornitore, che si rammenta è il soggetto che non applica l’IVA, è tenuto al riscontro per via telematica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale, ed è sanzionato in modo proporzionale se non effettua tale verifica.
Questo perché è solo la tale controllo che gli permette di emettere la fattura legittimamente senza applicazione di IVA.
Tale norme è già legge in quanto presente nella conversione del “decreto crescita” (D.L. 34/2019).
In sintesi gli adempimenti dal 1 gennaio 2020 saranno:
ESPORTATORE
1) inviare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d’intento (datata e numerata progressivamente);
2) inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
FORNITORE
1) Eseguire il riscontro telematico (sul sito dell’Agenzia) che confermi l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale.
Visto che resta fermo l’obbligo di eseguire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione, è chiaro che il fornitore deve essere “avvisato” da parte dell’esportatore dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Amministrazione Finanziaria.
Quindi dal 1 gennaio 2020 sono eliminate:
1) l’annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro, nonché l’obbligo di conservarle a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972;
2) l’esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
Tuttavia per un maggiore controllo, dal 1° gennaio 2020, i fornitori degli esportatori abituali dovranno indicare sulla fattura emessa (in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento ( desumibili dal sito dell’Agenzia ).
Si ricorda che il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:
la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)
Come detto la sanzione diviene proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione” della lettera di intento.
La sanzione, in caso di operazione cui spetta la non applicazione dell’IVA, è certamente eccessiva a fronte di un inadempimento più formale che sostanziale, e si è in attesa di ulteriori chiarimenti in merito
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
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