Sottoponiamo all’attenzione di tutte le imprese e professionisti che sostengono spese di trasferta per dipendenti, amministratori, soci d’opera una rilevante limitazione alla deducibilità delle stesse.
Difatti la legge di Bilancio 2025 (la 207/2024) all’articolo 1, commi 81-83 introduce disposizioni stringenti su spese di trasferta e rimborsi delle spese di:
vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc.
Inoltre tutte le spese di rappresentanza rientrano in questa limitazione.
Si richiede che il loro pagamento avvenga con metodi tracciabili, per poter fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef e dell’Irap, nonché evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente.
Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuate mediante trasporti di linea ( treno autobus urbano, extraurbano, .. ).
I metodi tracciabili che consentono la deducibilità sono rappresentati dal versamento bancario o postale, ovvero dagli altri sistemi di pagamento diversi dal contante (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Dalla lettura della norma di legge tale limitazione non risulta applicabile alle spese direttamente sostenute per trasferta ( vitto alloggio viaggi ) dagli amministratori, dai titolari d’impresa e dai soci d’opera ( snc sas ).
Tuttavia si attendono circolari interpretative che potrebbero anche leggere diversamente la norma.
Per cui si invitano i Sigg. clienti, imprenditori, soci d’opera di società e amministratori di società ad attenersi a pagamenti tracciati ( carta credito bancomat ecc.,), ossia non in contanti, delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc. , al fine di assicurarsi la deducibilità delle stesse.
Questo vale anche per i dipendenti, ma su questo tema sarete avvisati dai consulenti del lavoro.
Cordiali saluti
Studio Aiassa - Dottori Commercialisti
Francesca, Alessandro, Gian Carlo Aiassa
Archivio news